MODALITA’ DI CALCOLO DEI CFP
Si informano gli iscritti che Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del 1 Gennaio. Durante l’anno solare l’anagrafe nazionale dei crediti registra tutte le partecipazioni ad eventi formativi autorizzati al rilascio di CFP senza effettuare il conteggio totale dei CFP maturati sino a quella data. La soglia dei 120 CFP è intesa come valore massimo al 31 dicembre e quindi il controllo del superamento di tale soglia viene fatto solo al 31 dicembre di ogni anno, successivamente alla detrazione dei 30 CFP. Vedi
Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale TESTO UNICO 2018
ESONERI
Con la presente siamo a ricordare a tutti coloro che possono usufruire degli esoneri per maternità o paternità, malattia o infortunio, assistenza a figli o parenti di primo grado, lavoro all’estero e cassa integrazione, di inviare apposita richiesta all’indirizzo pec:
ordine.lecce@ingpec.eu utilizzando la modulistica allegata. Ricordiamo che il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento.
Modulistica esonero
RICONOSCIMENTO CFP
E’ possibile richiedere il riconoscimento di CFP per la frequenza di
master di I e di II livello, dottorato di ricerca e frequenza di corsi universitari con esame finale, stage e tirocini, come specificato nelle Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale TESTO UNICO, inviando apposita richiesta mediante PEC ordine.lecce@ingpec.eu utilizzando la modulistica allegata disponibile al seguente
link
ACQUISIZIONE CFP ATTRAVERSO L'APPRENDIMENTO NON FORMALE
I CFP possono essere acquisiti frequentando corsi/seminari/convegni/visite tecniche presso Ordini degli Ingegneri oppure presso Enti accreditati al Consiglio Nazionale Ingegneri (sito:
http://www.formazionecni.it/ in homepage “Albo dei Provider”).
Vi informiamo chele attività di apprendimento non formale e la relativa equivalenza in CFP, secondo il Regolamento, sono le seguenti
CORSO: 1h=1CFP senza limiti di accumulo, obbligo di test di apprendimento finale
SEMINARIO: 1h=1CFP fino ad un massimo di 6 CFP ad evento senza limiti di accumulo
CONVEGNO: 1h=1CFP fino ad un massimo di 3 CFP ad evento e con un limite di cumulo annuo di 9 CFP.
VISITA TECNICA: 1h=1CFP fino ad un massimo di 3 CFP ad evento e con un limite di cumulo annuo di 9 CFP.
ENTI RICONOSCIUTI
A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale per gli ingegneri al fine di chiarire quali soggetti possano effettivamente erogare formazione riconosciuta ai nostri iscritti, si specifica che la possibilità di attribuire crediti formativi professionali (CFP) appartiene solo agli Ordini degli Ingegneri d’Italia e ai Provider autorizzati presso il nostro Consiglio Nazionale. Alla data odierna risultano accreditati i seguenti enti di formazione che sono consultabili cliccando su ricerca nella sezione Albo dei provider al seguente link:
http://www.formazionecni.it/
ATTIVITA' FORMATIVE RICONOSCIUTE
L'attività formativa riconosciuta sarà erogata dall'Ordine oppure da enti autorizzati dal CNI, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia (art. 7 del Regolamento). Tutta l'attività promossa da Enti non autorizzati dal CNI non sarà riconosciuta.
ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
La formazione permanente è entrata in vigore il 1 gennaio 2014 e agli iscritti all’albo saranno accreditati 60 crediti formativi professionali (CFP).
CFP PER POTER ESERCITARE
Il professionista non deve scendere sotto i 30 CFP per poter esercitare la professione (art. 12 del Regolamento). Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
RICONOSCIMENTO CFP ATTIVITA' PROFESSIONALE
L’Allegato A del Regolamento, prevede una serie di attività professionali a cui sarà possibile richiedere il riconoscimento dei CFP.
OBBLIGHI E CFP RICONOSCIUTI NEO-ISCRITTI A PARTIRE DAL 2014
Il numero di CFP che vengono riconosciuti ad un neo-laureato varia in relazione alla decorrenza tra l’anno di conseguimento dell’abilitazione e l’anno d’iscrizione all’albo, come sotto riportato:
- in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.
I crediti conferiti al momento della prima iscrizione comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.
MODALITA' DI VERIFICA CFP
Il CNI ha istituito una piattaforma (
www.mying.it) per la gestione dell’Anagrafe Nazionale dei CFP, consultabile dagli iscritti, dagli Ordini e dal CNI. L’Anagrafe Nazionale rappresenta, dunque, lo strumento operativo attraverso il quale gli Ordini assicureranno la gestione dei CFP dei propri iscritti e gli iscritti potranno consultare i propri CFP.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE CFP DA PARTE DEGLI ISCRITTI
Ciascun soggetto formatore, sia esso l’'Ordine o ente accreditato dal CNI, al termine delle singole attività formative provvede a inviare telematicamente all'’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi.
OTTENIMENTO CFP PER L'AGGIORNAMENTO FORMALE LEGATO ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
E'possibile acquisire fino a 15 CFP/anno per l’'aggiornamento informale legato all'’attività professionale dimostrabile, inviando all'’Anagrafe Nazionale del CNI, entro il 30 marzo di ogni anno, un’autocertificazione nella quale si attesti l’'aggiornamento professionale concernente la propria attività. L'’autocertificazione andrà presentata compilando telematicamente sulla piattaforma
www.mying.it l’apposito modulo
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RICONOSCIMENTO CFP PER ATTIVITA' DI DOCENZA - APPRENDIMENTO NON FORMALE
Saranno attribuiti i CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno, nell'ambito di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, riconosciute dal Regolamento.
L’attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.
FREQUENZA AI CORSI - RICONOSCIMENTO CFP
I CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo.