Ultimo aggiornamento: 02/03/2021 14:03:13 A+ A- A
Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce


LEGGE 818/84

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.M. 25.3.1985 sono idonei al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla L. 818/84 i professionisti iscritti in appositi elenchi tenuti dal Ministero dell’Interno.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione de professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Il provvedimento modifica, in parte, le modalità di iscrizione dei professionisti ingegneri, architetti-pianificatori-paesaggisti conservatori, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti industriali e periti industriali laureati agrotecnici e agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati negli elenchi dei professionisti abilitati alle prestazioni campo della prevenzione incendi tenuti dal Ministero dell'Interno. 

Lo stesso decreto stabilisce i requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali:

- il requisito di cui all’ art. 3, comma 2 lett. a e b e (iscrizione all’Albo ed attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi)

- il requisito di cui all’art. 3, comma 3 lett. a (ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sara' comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;)

- il requisito di cui all’art. 3, comma 3 lett. b (ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneita' dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.)

Di seguito un modulo di ricerca per trovare professionisti che possono rilasciare certificazioni conformi alla normativa

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