Con la circolare CNI n. 559 del 11/05/2020 (allegato 1) si segnalava che l'art. 103, comma 2, delle Legge 24 aprile 2020, n. 27 stabiliva che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservavano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In tale proroga rientravano anche le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.).
Tale all. 1 non menziona, tuttavia, l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, conseguentemente, non può beneficiare della previsione di ulteriore proroga al 15 ottobre 2020. Da qui, in forza di quanto sopra precisato, la nota di chiarimento ricevuta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (allegato 2).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che all'articolo 63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell'lnterno 25 gennaio 2019.
Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è prorogato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza.
Quindi le scadenze per gli adeguamenti degli edifici di civile abitazione sono le seguenti:
- al 6 maggio 2021 per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale di emergenza
(scadenza non prorogata);
- al 31 luglio 2021 per i rimanenti adempimenti.
Allegati:
CIRC.CNI 624-Prot.CNI 6926U-30-10-20-SCADENZE ANTINCENDIO.pdf