In attuazione delle  disposizioni di cui all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012  n.137, “Riforma degli ordinamenti professionali” che ha  istituito  l’obbligo dell’aggiornamento professionale il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli  Ingegneri (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del  Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) e  le linee di indirizzo disciplinano  la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, ai  fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza  professionale. In questa sezione del sito sono pubblicate tutte le informazioni  e le novità inerenti il tema della formazione continua.
  L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite  percorsi di formazione professionale continua, con modalità diverse:
  - apprendimento formale, ovvero apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università (corsi, master, dottorati etc);
 
  - apprendimento non formale, ovvero apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del       professionista: corsi, seminari, convegni, stage etc; i CFP saranno attribuiti solo alla frequenza di corsi o eventi organizzati dagli Ordini professionali o da altre organizzazione autorizzate dal CNI;
 
  - apprendimento informale, che si realizza nell'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano, nello studio e ricerche o nella partecipazione a commissioni e/o gruppi di lavoro; potranno essere attribuiti a questa tipologia di apprendimento un massimo di 15 CFP all'anno. Le attività di formazione informale comprendono  anche la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, le pubblicazioni qualificate, i brevetti, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale
 
I  crediti formativi professionali (CFP)
  Gli  ingegneri per esercitare la professione devono risultare in possesso di 
almeno  30 CFP, da conseguire in ogni area formativa indipendentemente dal proprio  settore di iscrizione.
  Durante  l’anno solare, l’anagrafe nazionale dei crediti professionali registra tutte le  partecipazioni a eventi formativi autorizzati al rilascio di CFP da parte degli  iscritti, senza effettuare il conteggio totale dei CFP maturati sino a quella  data. Il conteggio totale dei CFP viene effettuato una sola volta per anno  solare alla data del 
31 dicembre.
  Il  numero massimo di CFP è pari a 120.
  Nella  sezione 
modulistica è possibile reperire la documentazione relativa alla richieste di esonero,  riconoscimento CFP per la frequenza di  master di I e II livello, dottorato di ricerca e frequenza corsi universitari  con esame finale, stage e tirocini.
  Sul portale MYING del CNI (
www.mying.it) ogni  iscritto può 
  - verificare i propri CFP 
 
  - compilare l'autocertificazione  per i 15 CFP relativi all'aggiornamento informale legato all'attività  professionale svolta nell’anno precedente, 
 
  - inoltrare istanza di riconoscimento CFP Formali per le seguenti  attività svolte nell’anno precedente: partecipazione  a commissioni o gruppi di lavoro, concessione brevetti, pubblicazioni ed  articoli, commissioni esame di stato.
 
Le credenziali personali di accesso al portale www.mying.it possono essere richieste attraverso l'apposita  procedura cliccando sul tasto - richiedi credenziali.